FAQ Assicurazione Infortuni e Malattie
L’assicurazione Infortuni e Malattie è una delle polizze più diffuse perché offre una copertura generica che soddisfa un’ampia varietà di esigenze visto che, chiunque, qualsiasi lavoro o attività svolga, è soggetto a dei rischi. Proprio per questo motivo è importante stipulare un’assicurazione Infortuni e Malattie di base, per tutelare la propria famiglia da eventi quali un’invalidità temporanea, un’invalidità permanente o, addirittura, un decesso.
La polizza Infortuni e Malattie è una soluzione pensata per proteggere se stessi e la propria famiglia dai piccoli e grandi incidenti o problematiche di salute che possono capitare nella vita quotidiana compromettendo per un determinato periodo o per sempre la nostra capacità di produrre reddito o condizionare lo stile di vita della nostra famiglia.
A livello assicurativo, esistono quattro categorie principali di coperture che vengono normalmente incluse nelle polizze Infortuni e Malattia:
- Inabilità Temporanea ovvero l’impossibilità di lavorare per un certo periodo di tempo a causa del danno (quale magari ricovero o gessatura) che si è subito a seguito l’infortunio. In questi casi, dunque, l’indennizzo previsto è una Diaria che copre tutti i giorni di lavoro che l’assicurato perde e che potrebbe coprire anche le spese ospedaliere e mediche sostenute per curarsi;
- Invalidità Permanente comprende tutti quei casi nei quali i danni subiti non siano reversibili e quindi causino un’impossibilità permanente a svolgere una qualsiasi attività lavorativa, o che, comunque, condizionino per sempre la vita dell’assicurato. L’indennizzo in questo caso viene determinato come quota del capitale assicurato tramite un valore in percentuale (percentuale di invalidità riconosciuta), calcolato in base al tipo di limitazione sensoriale o menomazione fisica corrispondente al danno. Questo tipo di polizza è particolarmente indicata per i lavoratori autonomi che non possono godere degli indennizzi per malattia o infortunio previsti, invece, per i lavoratori dipendenti;
- Spese mediche la polizza Infortuni e Malattia include normalmente un massimale dedicato alle cure mediche conseguenti a malattia o infortunio;
- Morte, in caso di morte del soggetto assicurato a seguito di infortunio i beneficiari designati in polizza (di solito il coniuge o i figli) riceveranno un risarcimento pari al capitale caso morte stabilito contrattualmente. Nel caso in cui i beneficiari non siano indicati in polizza, l’indennizzo verrà diviso equamente tra tutti gli eredi.
Il premio di copertura di una polizza Infortuni e Malattia viene normalmente calcolato in base ai massimali prescelti, al livello di rischio insito nella professione che si svolge, in quanto ogni attività lavorativa viene distinta in classi di rischio e prevede un indennizzo diverso, e allo stato di salute.
La copertura dell’assicurazione Infortuni e Malattia in genere si attiva a partire dalla data di inizio pagamento del premio e termina allo scadere del contratto. Ciò non esclude il fatto che il tardivo manifestarsi delle conseguenze di un infortunio avvenuto nel periodo di copertura (anche oltre la scadenza del contratto) l’indennizzo è comunque garantito.
L’invalidità permanente è una forma molto grave di danno fisico, causata da un infortunio o da una malattia.
Affinchè un danno possa essere configurato come invalidità permanente, deve essere irrimediabile e condizionare per sempre la vita dell’assicurato.
Deve inoltre manifestarsi dopo l’infortunio, in modo da essere direttamente collegabile ad esso, e deve impedire all’assicurato lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa.
Per valutare l’entità dell’invalidità permanente, e calcolare il conseguente indennizzo, si usano delle tabelle istituzionali. Si occupano della redazione e dell’aggiornamento di queste tabelle l’Inail, l’istituto nazionale che si occupa di incidenti sul lavoro, e l’Ania, l’associazione che riunisce le compagnie di assicurazione. In esse, ad ogni tipo di menomazione fisica si attribuisce la valutazione percentuale della perdita della capacità lavorativa.
Le menomazioni fisiche valutate in tabella possono essere di due tipi: anatomico e sensoriale.
Quelle di tipo anatomico sono le menomazioni che investono il corpo e la sua capacità motoria, mentre quelle di tipo sensoriale sono quelle che investono e danneggiano i cinque sensi.
Nel caso di menomazioni multiple, le percentuali di ciascuna di esse si sommano, e possono anche arrivare fino a un totale del 100%, che corrisponde a un’invalidità permanente totale.
E’ anche possibile essere colpiti da menomazioni non considerate esplicitamente in tabella. In quel caso si ricorre alla valutazione di un medico legale.
L’erogazione del risarcimento per invalidità permanente è basato sul massimale assicurato per le menomazioni conseguenti all’infortunio al quale viene applicata la cosiddetta percentuale di invalidità accertata..
Qui si pone il problema di “come” attribuire la menomazione.
Di regola tale processo viene gestito da un medico legale. In Medicina Legale ogni menomazione trova un suo riscontro (il suo valore) in apposite “tabelle”.
Relativamente al tema delle assicurazioni infortuni vengono utilizzate sostanzialmente due tabelle: quella dell’Inail, l’istituto nazionale che si occupa di incidenti sul lavoro, e quella dell’Ania, l’associazione che riunisce le compagnie di assicurazione
La tabella INAIL fa riferimento ai valori di menomazione pensati per i lavoratori che incorrono in un infortunio facendo riferimento riferimento al Testo Unico del 1965 (relativo agli infortuni sul lavoro).
Se manca questo riferimento nel contratto, ci si riferisce alla tabella ANIA (speso riportata parzialmente nelle condizioni contrattuali).
La differenza fra le due tabelle può essere molto elevata: ad esempio la menomazione di spalla destra (anchilosi) vale il 25% su base tabellare ANIA e 50% su base tabellare INAIL.
In altri casi la differenza è “solo” pari a 1/3, sempre a vantaggio della tabella INAIL.
Le assicurazioni ovviamente preferiscono proporre polizze su base tabellare ANIA che risultano normalmente meno onerose per la compagnia. Dal punto di vista dell’assicurato sono invece largamente preferibili le polizze su base INAIL e senza franchigia, ovvero con franchigia minima (es. 3%) e non fissa.
Le polizze a risarcimento dell’invalidità permanente possono prevedere una franchigia, calcolata allo stesso modo delle menomazioni, quindi in termini percentuali. Il meccanismo di risarcimento, in presenza di una franchigia, funziona come segue: la percentuale prevista dalla franchigia va sottratta a quella causata dall’infortunio.
Esempio: se la franchigia è del 6% e l’invalidità è del 16%, il risarcimento sarà corrispondente al 10% del capitale contrattualmente stabilito. Qualora l’invalidità fosse inferiore alla franchigia prevista dalla polizza non ci sarà nessun risarcimento. Quindi se con una franchigia del 6%, il danno che si determina è del 3%, l’assicurato non sarà risarcito.
In generale, comunque, la franchigia prevista dalle polizze non supera mai il 10%.
Se non si desidera rinnovare la copertura assicurativa occorre inviare una comunicazione di disdetta entro la scadenza indicata dalla Società assicurativa e precisata all’interno del Fascicolo informativo relativo alla polizza. Tale fascicolo contiene anche le modalità di invio della disdetta.
Se l’assicurato non invia la comunicazione entro il termine di preavviso indicato, il contratto di assicurazione è da intendersi tacitamente rinnovato e il premio sarà dovuto anche per l’annualità successiva.