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FAQ Assicurazione RCA

La Legge impone che i veicoli a motore siano necessariamente assicurati per potere circolare sulle strade pubbliche. 

L’obbligo assicurativo concernente la Responsabilità Civile derivante dalla circolazione dei veicoli è stato introdotto con la Legge n. 990 del 1969 e definitivamente sancito nel Codice delle Assicurazione Private con l’articolo 122, a norma del quale “veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile”.

L’assicurazione Rca, Responsabilità Civile Autoveicoli, è la polizza che copre i danni causati a terzi o ai trasportati in occasione della circolazione del mezzo.

In base all’art. 122 del Codice delle Assicurazioni, questo tipo di polizza rappresenta la copertura minima per circolare su strade di uso pubblico o aree equiparate, in modo da garantire il giusto risarcimento ai soggetti danneggiati indipendentemente dalle disponibilità economiche del responsabile di un sinistro.

In caso di incidente con colpa, la polizza Rca copre i danni a terzi che interessano sia cose che persone, come altri veicoli, pedoni, beni mobili e immobili. 

Sono considerati terzi, e hanno quindi diritto all’indennizzo, anche i passeggeri del veicolo che causa il sinistro, mentre non è previsto alcun risarcimento per il conducente responsabile dell’incidente (art. 129 del Codice delle Assicurazioni).

Il danno viene liquidato dalla Compagnia Assicuratrice entro i massimali previsti dalla legge. In caso di danni causati da veicolo non assicurato interviene il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. Il contratto di assicurazione R.C.A. ha una durata massima di un anno e non può essere tacitamente rinnovato.

Alla garanzia RCA è sempre possibile affiancare altre coperture che non rivestono carattere di obbligatorietà ma che possono creare beneficio all’assicurato:

  • Furto e incendio, che ti protegge dai furti e dai danni causati dal fuoco
  • Kasko, per i danni subiti dal proprio veicolo
  • Eventi atmosferici e naturali, in caso di problemi causati dal maltempo
  • Tutela legale, che copre i costi di eventuali controversie legali
  • Cristalli, che rimborsa la rottura dei vetri dell’automobile
  • Infortuni conducente, per coprire i danni fisici subiti da chi è alla guida
  • Assistenza stradale, per un intervento rapido in caso di guasti e sinistri

La Legge regola l’importo dei massimali minimi garantiti, la normativa di riferimento è il Codice delle Assicurazioni Private.

Attualmente i massimali minimi previsti dalla Legge sono:

  • Danni alle persone 6.070.0000€
  • Danni alle cose 1.220.000€

Tutte le compagnie consentono di elevare questi massimali prevedendone di alternativi ed arrivando ad esempio sulla componente danni alle persone fino a 25.000.000€ a sinistro.

A tale proposito occorre valutare sempre con attenzione il massimale RCA più in linea con i propri bisogni e con il proprio stile di guida. Se ad esempio la nostra professione ci porta a percorrere ogni giorno molti chilometri esponendoci a maggiori rischi sarà opportuno elevare i massimali minimi di Legge. In caso di incidente, infatti, ci si potrebbe trovare nella situazione scomoda di dover sborsare di tasca propria i soldi per il risarcimento dei danni subiti o causati. Altre casistiche che dovrebbero indurci ad elevare il massimale sono quella del neopatentato o delle vetture che saranno utilizzate da più persone diverse come ad esempio i membri della propria famiglia o i dipendenti di un’azienda. 

In sintesi è sempre opportuno soffermarsi valutare con attenzione i massimali prima di stipulare qualsiasi contratto.

I premi relativi all’assicurazione RCA proposti da ciascuna compagnia prendono in considerazione una serie di parametri e sono soggetti a frequenti variazioni:

  • Le politiche assuntive della compagnia;
  • La provincia di residenza;
  • L’età dell’assicurato;
  • L’attestato di rischio dell’assicurato;
  • La scelta della formula di guida esclusiva, esperta o libera;
  • L’eventuale rinuncia alla rivalsa da parte della compagnia;
  • etc.

Oggi il mercato della RCA vive una forte competizione sui prezzi (premi) ma è importante non focalizzarsi esclusivamente sul risparmio come valore assoluto ma considerare anche quale sia  la soluzione più appropriata rispetto al proprio profilo di rischio. La strada migliore è quella di confrontare i preventivi di più compagnie assicurative considerando non solo l’ammontare del premio ma anche le garanzie offerte.

La Legge n° 248 del 4/08/2006 (nota come Legge Bersani) garantisce importanti vantaggi agli automobilisti che stipulano una nuova Assicurazione RCA prevedendo la possibilità di stipulare un’assicurazione auto per un veicolo appena acquistato usufruendo della stessa classe di merito di un altro veicolo già assicurato, di proprietà del guidatore o di un componente del suo nucleo familiare (come da Stato di Famiglia).

Come noto il sistema della Bonus Malus suddivide gli assicurati RCA in 18 categorie dove la la classe 1° è la più conveniente e la 18° la più costosa. Tale classe si evolve di anno in anno, a fronte di un sinistro con colpa sale di due classi (e il premio cresce), in assenza di sinistri scende di una classe (determinando un risparmio). 

Ogni persona che si assicura per la prima volta si vedrà assegnare la 14° classe come categoria di partenza. Applicando la Legge Bersani invece, potrà invece ereditare la classe di merito di un parente che gode di una classe migliore. Il vantaggio è importante specie per i neopatentati, che anziché partire dalla 14° potranno beneficiare della stessa classe di un genitore o di un fratello.

Si può beneficiare di questa importante agevolazione a condizione che:

  • I due veicoli siano dello stesso tipo (es. 2 automobili o 2 ciclomotori);
  • Il veicolo da assicurare sia stato immatricolato per la prima volta (o abbia subito un passaggio di proprietà) nell’ultimo anno;
  • Entrambi i veicoli siano intestati a persona fisica o ditta individuale (no persona giuridica);
  • Il proprietario dei 2 veicoli sia lo stesso oppure i due proprietari siano coniugi (in comunione dei beni) o altri familiari stabilmente conviventi (come da Stato di Famiglia);
  • Il nuovo veicolo non sia stato precedentemente assicurato dal nuovo proprietario o da un componente del suo nucleo familiare.

Naturalmente nulla osta a che i due veicoli siano assicurati con diverse compagnie di assicurazioni.

Per poter usufruire della legge Bersani occorrerà produrre:

  • I documenti di identità di entrambi gli assicurati;
  • Lo Stato di famiglia dal quale si evinca che sono conviventi;
  • Attestato di rischio del familiare che gode della classe di merito più vantaggiosa;
  • il libretto di circolazione dell’autovettura da assicurare (completo di eventuale passaggio di proprietà definitivo).

NB  – per Familiare convivente non si intende necessariamente un parente. La Legge Bersani è applicabile tra due amici, tra due conviventi more uxorio, tra due parenti purché ricadano nello stesso Stato di Famiglia ovvero abbiano la medesima residenza  (cosa che sarà recepita nelloStato di Famiglia).

La scelta della tipologia di guida definisce chi può guidare il veicolo assicurato affinché la copertura sia attiva, si tratta quindi di un aspetto fondamentale da valutarsi al momento dell’acquisto della polizza.

Le scelte possibili sono tre e la scelta comporta semplicemente di chiedersi chi utilizzerà più frequentemente  il veicolo assicurato:

  • Guida esclusiva: il veicolo può essere guidato da una sola persona, con più di 26 anni di età e indicata nel contratto di polizza. La Guida esclusiva ha ovviamente un costo minore, ma è estremamente limitante poiché non offre alcuna copertura ad eventuali conducenti terzi.
  •  
  • Guida esperta: il veicolo può essere guidato da chiunque abbia compiuto 26 anni di età. Con la Guida esperta in caso di sinistro, la copertura risulterà sempre attiva a condizione che il conducente abbi almeno 26 anni e non sia neopatentato e la compagnia non potrà esercitare alcun diritto alla rivalsa.
  •  
  • Guida libera: chiunque sia in possesso di un patente di guida, anche se neopatentato o di età inferiore ai 26 anni, potrà condurre il veicolo assicurato. Naturalmente la Guida libera è quella dal costo maggiore, ma è anche quella che offre la massima libertà nella guida del veicolo da parte di soggetti diversi.

In seguito alla modifica relativa all’art. 134 del Codice delle Assicurazioni Private (CAP), con il Decreto Fiscale 2020 è stata introdotta la nuova RC Familiare, anche detta Bonus Malus familiare, che ha determinato un ampliamento del Decreto Bersani in tema di ereditarietà della classe di merito.

Stessa cosa si può fare stipulando l’Assicurazione auto conducente diverso dal proprietario, intestando la polizza a un conducente diverso dal proprietario che appartiere a una classe di merito più vantaggiosa e risparmiare così sull’ RC Auto.

Il Bonus Malus familiare può essere applicato sia in tema di assicurazione auto che di assicurazione moto e permette di passare il Bonus Malus da un’auto a un’altra auto ma anche da un’automobile a una moto e viceversa.

L’RC Familiare è entrata in vigore a partire dal 16 febbraio 2020.

A partire da questa data, tutti gli assicurati hanno maggiori possibilità rispetto al passato di acquisire una classe di merito più conveniente al momento dell’acquisto di una nuova polizza auto/moto o in fase di rinnovo dell’assicurazione auto/moto.

L’assicurazione familiare differisce dalle innovazioni della Legge Bersani per due principali punti. Rispetto alla Legge Bersani, l’assicurazione RC Familiare permette di:

  • 1. trasferire la classe di merito anche a vetture che appartengono a categorie differenti: ad esempio da auto a moto (o viceversa), da auto a furgone (o viceversa) oppure da moto a furgone (o viceversa);
  • 2. trasferire la classe di merito non solo in fase di attivazione di nuove assicurazioni ma anche in occasione di rinnovo di polizze auto o moto.

Con la Legge Bersani era invece possibile ereditare la classe di merito solo su una stessa tipologia di veicoli.

A questo punto occorre comprendere come funziona l’RC auto familiare. La normativa si applica a tutti i membri della famiglia che vogliono acquistare un veicolo (nuovo o usato). Una volta che si dovrà assicurare quest’ultimo, sarà possibile far acquisire all’auto o alla moto la classe di merito più conveniente tra quelle maturate su un veicolo con proprietà intestata a uno dei componenti del nucleo familiare.

Per fare un esempio pratico con la nuova RCA famiglia (o Legge Bersani 2020) se avete un qualsiasi veicolo in prima classe (sia auto, moto, scooter, quad, ecc) e volete assicurare un veicolo aggiuntivo, questo sarà assicurato con la stessa classe (in questo caso la prima), trasferendo pertanto la classe di merito migliore maturata .

Per dimostrare di far parte della stessa famiglia occorre presentare una copia del certificato di Stato di Famiglia che è possibile richiedere presso l’Ufficio Anagrafe. Le modalità di richiesta possono variare in base al proprio comune di residenza e sono:

  • rilascio presso l’Ufficio Anagrafe del proprio Comune di residenza, dietro il pagamento di una marca da bollo di 16 euro 
  • rilascio online o per posta. In questo caso è sufficiente fornire i propri dati anagrafici (nome, cognome e data di nascita), o della persona per la quale si vuole avere lo stato di famiglia.

L’RC auto familiare può essere richiesta subito dopo aver acquistato una vettura (nuova o usata) oppure in fase di rinnovo della polizza con la stessa compagnia assicurativa.

RC familiare: da auto a auto

Come per la Legge Bersani, la RC familiare passa da auto ad auto. La classe di merito più bassa raggiunta sull’auto di un familiare viene automaticamente trasmessa anche al nuovo veicolo.

RC familiare: da auto a moto (o viceversa)

L’RC Familiare rappresenta una novità particolarmente interessante per chi desidera trasferire la migliore classe di merito da auto a moto o viceversa.

In base all’art. 144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, in caso di incidente, se viene riscontrata la cattiva condotta dell’assicurato responsabile del danno, la compagnia assicurativa ha diritto alla rivalsa ovvero dopo aver liquidato i danni causati a terzi, l’assicurazione ha diritto di richiedere all’assicurato la restituzione totale o parziale della somma versata.

La Rivalsa si applica in caso di dolo del contraente o di cattiva condotta al volante secondo le seguenti casistiche:

  • Rivalsa per stato di ebbrezza che viene esercitata quando, in caso di sinistro, il conducente alla guida del veicolo presenti un tasso alcolemico maggiore o uguale a quello consentito, oppure nel caso in cui il conducente sia sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, allucinogeni o psicofarmaci;
  • Rivalsa per tipologia di guida che viene esercitata quando, in caso di incidente stradale, il conducente alla guida del veicolo coinvolto nel sinistro risulti escluso dalla formula di guida indicata nel contratto assicurativo (esempio un diciottenne che conduce un’auto assicurata con la formula di guida esperta dai 26 anni in su);
  • Altri casi specifici:
  • Dolo del conducente;
  • Dichiarazioni inesatte o reticenti dell’assicurato;
  • Conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente;
  • Veicolo privato utilizzato come scuola guida;
  • Veicolo soggetto a fermo amministrativo ai sensi dell’art. 214 del Codice della Strada;
  • Partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive;
  • Danni provocati da veicoli alimentati a metano o GPL avvenuti in aree in cui non potrebbero accedere.

Per ovviare a questa problematica tutte le compagnie consentono di acquistare la garanzia Rinuncia alla rivalsa il cui benefit è evitare che la compagnia applichi la rivalsa. Tale garanzia grava normalmente sul premio complessivo di polizza nell’ordine di poche decine di Euro e quindi è sempre opportuno includerla.

Il risarcimento diretto è una speciale procedura di liquidazione dei danni derivanti da un sinistro stradale che coinvolga due veicoli assicurati con differenti compagnie di assicurazioni. Tale procedura si basa su una convenzione denominata CARD “Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto” alla quale aderiscono la maggior parte, ma attenzione, non tutte, le compagnie di assicurazioni.

Il risarcimento diretto garantisce all’assicurato due importanti vantaggi:

  • consente al danneggiato di richiedere il risarcimento del danno direttamente alla propria compagnia di assicurazioni, senza doversi gravare di passaggi burocratici con la compagnia della controparte;
  • accorcia quindi in modo importante i tempi di liquidazione del sinistro.
  •  

Il Codice delle Assicurazioni stabilisce in quali casi l’assicurato può avvalersi della procedura:

  • i veicoli protagonisti del sinistro devono essere due, non è applicabile per i cosiddetti incidenti multipli;
  • i danneggiati non devono riportare lesioni fisiche determinanti invalidità permanente superiore al 9%;
  • i due veicoli interessati dal sinistro devono avere entrambi targa italiana;
  • le compagnie di entrambi gli assicurati aderiscono alla convenzione CARD.

NB: Non tutte le compagnie aderiscono alla CARD è quindi sempre fondamentale verificare l’esistenza di questa condizione prima di sottoscrivere la polizza.

Fino ad agosto 2016 la normativa rendeva obbligatorio esporre sul parabrezza del veicolo il tagliando dell’assicurazione RC auto, un documento contenente il numero di targa, il tipo di veicolo e la data di scadenza della polizza. 

A partire dal settembre del 2016, il contrassegno è stato sostituito dal certificato di assicurazione che deve essere tenuto a bordo del veicolo e va esibito alle Forze dell’Ordine in caso di accertamento. L’assicurato ha anche la possibilità di esibire agli agenti il certificato di assicurazione in formato digitale sullo smartphone o su altro dispositivo elettronico, senza incorrere in nessun tipo di penale.

Il certificato di assicurazione contiene le seguenti informazioni:

  • le generalità dell’assicurato;
  • i dati identificativi della compagnia;
  • il numero e il periodo di validità della polizza;
  • la targa e la tipologia di veicolo assicurato.

Nel caso non avessimo con noi il certificato ne in forma cartacea ne digitale rischiamo una multa qualora:

  • le autorità non siano in grado di verificare elettronicamente, tramite il numero di targa del veicolo, l’esistenza o meno di una polizza auto attiva;
  • se il conducente (o il proprietario del mezzo) non si presenta, entro un termine stabilito, presso gli uffici dell’organo competente per esibire il documento richiesto.