Sotto la spinta di una crescente domanda di servizi da parte dei lavoratori e alla luce delle significative agevolazioni fiscali riconosciute dalla normativa vigente, un numero crescente di imprese sta arricchendo il sistema di welfare aziendale a disposizione dei propri dipendenti, adottando sempre di più una politica di total reward, nell’ambito della quale strumenti di tipo monetario (salario e retribuzione variabile) sono affiancati da strumenti non monetari (benefit e perquisite) per perseguire obiettivi di ottimizzazione fiscale e contributiva, di fidelizzazione, motivazione e attrazione delle risorse umane e di costruzione di una solida e duratura corporate identity.
In Italia le politiche di contenimento del welfare pubblico avviate negli ultimi due decenni per conseguire gli obiettivi di riduzione del deficit hanno generato un crescente bisogno di prestazioni sanitarie integrative.
Vi è quindi una forte domanda di welfare sanitario integrativo da parte dei lavoratori dipendenti italiani, che sarebbero lieti di ricevere dall’azienda le prestazioni che il welfare pubblico non è più in grado di garantire.
La maggior parte delle soluzioni Cassa Sanitaria Aziendale oggi disponibili sul mercato prevedono alcune prestazioni di base il cui contenuto varia di caso in caso, quelle che sono normalmente previste sono, come minimo, le seguenti:
- Ricovero per grande intervento, grave patologia;
- Alta diagnostica;
- Visite specialistiche;
- Ticket;
- Prestazioni una tantum in caso di non autosufficienza;
- Prestazioni odontoiatriche di base quali visita e ablazione del tartaro;
- Assistenza.
I piani più completi che possono essere reperiti sul mercato prevedono anche:
- pacchetto maternità;
- pacchetti di prevenzione (cardiologica, oncologica, odontoiatrica, etc.);
- prestazioni odontoiatriche quali implantologia e diagnostica radiologica;
- etc.
La normativa di riferimento prevede alcune regole:
- I contributi devono essere versati ad una Cassa/ Fondo Sanitario avente esclusivamente finalità assistenziale. In particolare, per operare, i Fondi sanitari devono essere iscritti all’apposita Anagrafe presso il Ministero della Salute, istituita dal Decreto Ministeriale Turco (Decreto del Ministero della salute del 31 marzo 2008) e regolata attraverso il Decreto Ministeriale Sacconi (Decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 27 ottobre 2009);
- La copertura sanitaria deve riguardare tutti i dipendenti appartenenti alla medesima categoria (es. Impiegati o Operai o Quadri o tutte e tre le categorie) vi è quindi la possibilità di non estendere la copertura a tutti i lavoratori ma solo a determinate categorie di inquadramento;
- Il versamento dei contributi alla cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale;
- l’eventuale contr ibuto versato dal lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla r e t r i b u z i o n e l o r d a d e l d i p e n d e n t e , a m o n t e dell’imposizione fiscale;
Nel rispetto delle regole previste dalla normativa ogni Cassa Sanitaria ha le proprie specifiche condizioni, le migliori soluzioni reperibili sul mercato prevedono le seguenti possibilità:
- stipulare la Cassa da parte di tutte le aziende che abbiano almeno un dipendente assunto (non possono invece mai essere inclusi collaboratori a Partita IVA poichè questo non rappresenterebbe un costo assimilabile a lavoro dipendente);
- gli amministratori possono essere inclusi a condizione che vi siano dipendenti e che percepiscano un Compenso Amministratori a Cedolino
- I singoli dipendenti possono decidere, su base volontaria mai obbligatoria, di includere, previo un contributo a loro carico, il proprio nucleo familiare;
A proposito di estensione al nucleo familiare, il versamento dei contributi alla Cassa è regolato all’interno del cosiddetto “Accordo Aziendale” che istituisce la Cassa. Questo, normalmente, prevede che:
- i contributi relativi all’inclusione dei dipendenti sia a carico dell’azienda;
- l’eventuale estensione al nucleo familiare del dipendente resti integralmente a carico di quest’ultimo.
Le polizze Rimborso Spese di Cura non coprono, salvo diverse indicazioni, le conseguenze dirette di infortuni, malattie, malformazioni e stati patologici anteriori alla decorrenza della garanzia. In particolare ci si riferisce a patologie in atto o patologie preesistenti ovvero malattie diagnosticate e/o abbiano reso necessario cure mediche o esami clinici (strumentali o di laboratorio) prima dell’effetto dell’adesione.
Questa esclusione viene normalmente effettuata con due diverse possibili modalità:
-Attraverso la compilazione di un Questionario Anamnestico da parte di ciascuno degli assicurati;
-Escludendo le conseguenze delle patologie preesistenti delle quali vi sia traccia nel database del Servizio Sanitario Nazionale.
Se l’azienda che stipula la Cassa Sanitaria occupa e include 10 o più dipendenti, le malattie pregresse sono incluse per tutti i lavoratori;
Se l’azienda occupa o include meno di 10 dipendenti, i lavoratori inclusi dovranno compilare un questionario anamnestico che darà luogo all’esclusione delle conseguenze delle pregresse dichiarate.
Le polizze Rimborso Spese di Cura prevedono normalmente franchigie e scoperti espresse rispettivamente in cifra fissa (franchigia) ed in percentuale (scoperto) sull’ammontare del danno, componenti che che rimangono contrattualmente a carico dell’assicurato.
Con franchigia si intende una cifra fissa e prestabilita entro la quale, in caso di sinistro, la compagnia di assicurazione non riconosce l’indennizzo. La franchigia può essere “assoluta”, se indica l’importo che viene detratto dalla somma da liquidare, o “relativa” se indica la soglia sotto la quale l’impresa non indennizza e oltre la quale indennizza integralmente. Lo scoperto, invece, è la percentuale di importo del sinistro che resta a carico dell’assicurato.
Esempio: La polizza Rimborso Spese di Cura nella formula Ricoveri in Genere XYZ prevede una franchigia di 2.000€ in caso di prestazione erogata all’interno del proprio network sanitario e uno scoperto del del 20% e un minimo non indennizzabile di € 3.500 in caso di prestazione fuori network sanitario.
A fronte di una spesa di ricovero di € 15.000 verranno rimborsati
- 13.500€ in caso di prestazione eseguita all’interno del proprio network sanitario (franchigia a fissa 1.500€);
- 11.500€ in caso di prestazione fuori network (lo scoperto del 20% ammonterebbe a 3.000€ ma essendo questa cifra inferiore al minimo non indennizzabile di 3.500€ verrà applicato questo ultimo).
Nelle polizze Rimborso Spese di Cura, dal punto di vista di erogazione delle prestazioni, sono previsti due diversi possibili regimi di erogazione:
-Regime Prestazionale (assistenza sanitaria diretta): in questo caso si riconosce agli Assicurati la facoltà di accedere alle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture convenzionate appartenenti al Network Sanitario della compagnia, con pagamento diretto alle strutture convenzionate dell’importo dovuto per la prestazione ricevuta dall’Assistito, il quale pertanto non deve anticipare alcuna somma fatta eccezione per eventuali franchigie e/o scoperti che rimangono a suo carico
-Regime Rimborsuale (assistenza sanitaria a rimborso): in questo secondo caso in questo caso si riconosce agli Assicurati il rimborso delle spese sostenute per prestazioni ricevute da strutture sanitarie liberamente scelte dai medesimi e non rientranti nell’ambito del network sanitario reso disponibile dalla compagnia previa produzione di specifica ed adeguata prova documentale all’avvenuto pagamento della prestazione sanitaria di cui chiede il rimborso. Anche in questo caso la prestazione monetaria sarà riconosciuta al netto di eventuali franchigie e scoperti previsti contrattualmente.
E’ importante sapere che, spesso, le compagnie tendono a penalizzare maggiormente l’assicurato che si rivolge a strutture non convenzionate attraverso franchigie e scoperti più onerosi rispetto all’assistenza diretta.
Tutte le principali compagnie del mercato, al fine di ottimizzare la propria capacità di onorare gli impegni presi con gli assicurati senza compromettere la propria gestione economica si avvalgono di Network di Strutture Sanitarie Convenzionate (Cliniche, Laboratori di Analisi, Medici Specialisti, Odontoiatri, etc.) con le quali sono stati negoziati degli specifici listini in merito al costo delle diverse prestazioni.
Proprio in relazione alla minore onerosità per la compagnia delle strutture convenzionate le compagnie riservano normalmente due tipi di vantaggi all’assicurato che sceglie di avvalersi di una struttura convenzionata:
1) applicazione del regime prestazionale
2) applicazione di minori franchigie e scoperti rispetto a quelli applicati nel caso cui si avvalga di strutture non con vendicante.
Stanti queste regole generali sarà comunque possibile individuare sul mercato coperture che a fronte di premi più competitivi limitano l’accesso alle prestazioni esclusivamente presso strutture convenzionate così come soluzioni che a fronte di un premio più elevato lasciano la massima libertà nella scelta delle strutture delle quali avvalersi.
In ogni i caso consigliamo sempre, prima di sottoscrivere una polizza Rimborso Spese di Cura di verificare qualità, dimensione e capillarità sul proprio territorio di riferimento del network sanitario prescelto al fine di poter godere al meglio delle prestazioni.
Il beneficio fiscale, consistente nella deducibilità dal reddito di impresa, viene accordato ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
- I contributi devono essere versati ad una cassa avente esclusivamente finalità assistenziale iscritta all’anagrafe sanitaria;
- Il versamento dei contributi alla cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale;
- L’eventuale contr ibuto versato dal lavoratore è trattenuto dal datore di lavoro direttamente dalla r e t r i b u z i o n e l o r d a d e l d i p e n d e n t e , a m o n t e dell’imposizione fiscale.
- Pertanto, la certificazione che il datore di lavoro deve rilasciare ai propri dipendenti in qualità di sostituto d’imposta a norma dell’art. 7bis del D.P.R. 29/9/73 n. 600 (modello CUD), dovrà indicare in apposita casella l’ammontare dei contributi sanitari versati che non hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente;
- La copertura sanitaria deve riguardare tutti i dipendenti appartenenti alla medesima categoria (es. Impiegati o Operai o Quadri o tutte e tre le categorie).
Il beneficio fiscale, consistente nella deducibilità dal reddito di impresa, viene accordato ai contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore solo se vengono soddisfatte le seguenti condizioni:
I contributi devono essere versati ad una cassa avente esclusivamente finalità assistenziale;
Il versamento dei contributi alla cassa di assistenza deve essere previsto da uno specifico contratto o accordo collettivo o da un regolamento aziendale;
Un’ulteriore agevolazione di cui usufruiscono i contributi a carico del datore di lavoro versati alle Casse di assistenza è la ridotta aliquota contributiva sociale prevista dall’ art. 6, del D. lgs 2 settembre 1997 n. 314. I suddetti contributi, in luogo della contribuzione sociale ordinaria, sono infatti soggetti ad un contributo di solidarietà del 10% che deve essere devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori.
La Lettera A, Comma 2 dell’art. 51 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) riferendosi al reddito da lavoro dipendente prevede quanto segue:
2. Non concorrono a formare il reddito:
a)[…] i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all’articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell’articolo 10, comma 1, lettera e-ter);
La La normativa vigente esclude la possibilità di usufruire della detrazione per le spese rimborsate dalle forme di assistenza sanitaria integrativa a cui il lavoratore è iscritto per la parte derivante da contributi già dedotti.
Frequentemente però le forme di assistenza sanitaria inteprestazione, prevedendo una franchigia, o coprendo, ad esempio, solo una parte del ticket per le prestazioni dal SSN. In tal senso resterà dunque possibile usufruire della detrazione del 19% ma solo per le spese rimaste a carico e non rimborsate (art. 15, comma 1, lett. c del TUIR).
Anche la Circolare 5/E del 29 marzo 2018 precisa che la deducibilità o la detraibilità delle spese sanitarie, nel caso in cui vengano rimborsate dalla cassa, sarà possibile soltanto nella misura in cui la relativa spesa sia rimasta a carico del contribuente.
Si ricorda inoltre che più in generale è prevista in dichiarazione dei redditi una detrazione del 19% dell’imposta per le spese sostenute per le prestazioni sanitarie, anche rivolte a familiari a carico, per l’importo eccedente 129,11€.
Quel che si sottolinea è l’inammissibilità di godere del “doppio beneficio”.