I Piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP) sono forme pensionistiche complementari istituite da imprese di assicurazione a cui è possibile aderire solo su base individuale indipendentemente dalla propria situazione lavorativa.
A tutti i professionisti, lavoratori autonomi e dipendenti che desiderano costruirsi un programma di previdenza complementare
I contributi versati, al netto dei costi, possono essere ripartiti liberamente e in funzione dei propri obiettivi, tra la Gestione Separata e i Fondi di Investimento Assicurativi di tipo Unit Linked.
Prestazione in capitale nel limite massimo del 50% della posizione individuale maturata. La prestazione può essere erogata in capitale al 100% se la conversione del 70% del montante da luogo ad una rendita inferiore al 50% dell’assegno sociale. Indicativamente tale situazione si verifica per montanti inferiori a 95.000 €.
-Rendita vitalizia immediata rivalutabile
-Rendita annua vitalizia rivalutabile certa 5 o 10 anni e successivamente vitalizia
-Rendita annua vitalizia rivalutabile reversibile totalmente o parzialmente su un’altra persona designata
In caso di decesso prima del pensionamento verrà erogata ai beneficiari una maggiorazione pari all’1% della posizione, se l’età dell’iscritto al momento del decesso è compresa tra 18 e 65 anni, e pari allo 0,5% se l’età è compresa tra 66 e 70 anni. Tale copertura è obbligatoria e si attiva automaticamente al momento dell’adesione senza costi aggiuntivi.
I contributi versati alle forme di previdenza complementare, escluso il TFR, sono interamente deducibili dal reddito complessivo Irpef fino ad un massimo di Euro 5.164,57.
Ai fini dell’applicazione del limite massimo di deducibilità devono essere conteggiati anche gli eventuali contributi a carico del datore di lavoro nonché i contributi versati a favore dei soggetti fiscalmente a carico
La legge 23 dicembre 2014, n.190, (c.d. legge di stabilità), ha disposto l’incremento dall’11% al 20% della misura dell’imposta sostitutiva sui rendimenti di tutte le forme pensionistiche complementari.
I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. white list sono tassati con aliquota del 12,50%.
Alle prestazioni pensionistiche è applicata una ritenuta a titolo definitivo del 15% calcolata sull’ammontare imponibile della prestazione maturata a decorrere dal 1°gennaio 2007, sia essa in forma di capitale o di rendita, determinata al netto della parte corrispondente ai redditi già assoggettati all’imposta sostitutiva annuale in capo alla forma pensionistica e agli importi non dedotti.
La tassazione delle prestazioni può risultare tuttavia attenuata grazie alla riduzione in dell’aliquota del 15% di 0,3 punti percentuali ragione di ogni anno successivo al quindicesimo di partecipazione alla forma pensionistica complementare, fino a raggiungere un limite massimo di riduzione pari a 6 punti percentuali.
Per effetto di tale meccanismo, pertanto, l’aliquota potrà ridursi fino al 9% una volta decorsi 35 anni di partecipazione alla forma pensionistica complementare. I rendimenti finanziari maturati successivamente alla fase di accumulo (che rivalutano la rendita iniziale) sono tassati con imposta sostitutiva compresa tra il 12,5% e il 26% in funzione della composizione del sottostante.
-Spese sanitarie per interventi e cure straordinarie
-Acquisto della prima casa (per iscritto, coniuge e figli)
-Cessazione dell’attività lavorativa
-Invalidità permamente