L'assicurazione RC Professionale
"Intermediario Assicurativo"
Gli intermediari, sia persone fisiche che società, iscritti nelle sezioni A, B o F del registro che intendano svolgere l’attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica sono tenuti a stipulare il contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale.
I massimali di copertura della polizza sono di importo almeno pari a:
-€ 1.300.380 per ciascun sinistro;
-€ 1.924.560 all’anno globalmente per tutti i sinistri.
Per le società che esercitano attività assicurativa e riassicurativa il massimale globale annuo deve essere distinto per tipo di attività.
Il contratto ha decorrenza dalla data di iscrizione nel registro e scadenza il 31 dicembre. I contrati con durata annuale hanno scadenza al 31 dicembre dell’anno di iscrizione e sono rinnovati annualmente.
Il contratto deve soddisfare i seguenti requisiti minimi:
– garantire il risarcimento dei danni arrecati a terzi nell’esercizio dell’attività di distribuzione conseguenti a negligenze ed errori professionali dell’intermediario ovvero a negligenze, errori professionali ed infedeltà dei suoi dipendenti, collaboratori o persone del cui operato deve rispondere a norma di legge, incluse le società iscritte nella sezione E e le persone fisiche, anche se non iscritte nella medesima sezione. Per le società iscritte nella sezione A, B o F la copertura assicurativa deve estendersi anche ai rappresentanti legali, e agli eventuali amministratori delegati e direttori generali. Non sono consentite clausole che limitino o escludano tale copertura;
– coprire l’integrale risarcimento dei danni occorsi nel periodo di svolgimento dell’attività di distribuzione, ancorché denunciati nei tre anni successivi alla cessazione dell’efficacia della copertura;
-l’inserimento di franchigie o scoperti non può essere opposto dall’impresa ai terzi danneggiati che devono ricevere, nel limite dei massimali garantiti, l’integrale ristoro del danno subito; l’impresa conserva il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato;
-garantire la copertura nel territorio di tutti gli Stati membri dello SEE;
L’intermediario comunica all’Istituto la stipula del contratto di assicurazione della responsabilità civile professionale:
-all’atto di iscrizione nelle sezioni A, B o F del Registro;
-in caso di intermediario già iscritto nelle sezioni A, B o F, inoperativo, mediante successiva comunicazione.