Oggi si può considerare una forma di assicurazione obbligatoria e richiesta dalle banche che erogano mutui e prestiti per l’acquisto di immobili.
La sottoscrizione di un’assicurazione per il mutuo della casa viene considerata infatti una condizione necessaria per poter ottenere la somma richiesta, in quanto tutela il valore dell’abitazione. Deve essere sottoscritta in forma a premio unico anticipato per la durata del contratto di mutuo sottoscritto.
La garanzia di base offerta è l’incendio del fabbricato, solitamente anche gli altri eventi che danno diritto all’indennizzo sono: fulmini, scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi, implosione, fumo, urto di veicoli stradali o di natanti, onde soniche create da aerei o altri oggetti con moto veloce, caduta di corpi celesti o di aeromobili e satelliti. In particolare, l’assicurazione Incendio, fulmine, e Scoppio comprende anche le eventuali spese sostenute per demolizione, sgombero o per alloggio in albergo
Consultando una polizza assicurativa può capitare di leggere nelle diciture “Forma a Primo rischio Assoluto”e “Forma a Valore intero”. Qual è la differenza? In un’assicurazione a Primo Rischio assoluto la copertura assicurativa arriva fino al massimale stabilito nella polizza, e il valore assicurato viene stabilito senza una perizia preventiva del valore effettivo dei beni. Esiste poi un’altra forma di assicurazione, ossia l’assicurazione con “Forma a Valore Intero”; in questo caso il valore assicurato deve corrispondere al valore reale dei beni assicurati. Se il valore dei beni assicurati supera quello assicurato, allora l’assicuratore applica la regola proporzionale che prevede l’indennizzo del danno proporzionalmente al rapporto tra valore assicurato e valore dei beni.
L’assicurazione Incendio, Fulmine e Scoppio del Mutuo deve essere integrata da un’appendice di vincolo che permette alla Compagnia di liquidare le eventuali somme dovute a titolo di risarcimento alla Banca. Il testo del vincolo normalmente viene fornito dalla banca, l’intermediario lo integra con le personalizzazioni richieste dal Contraente e fornite dal’’istituto di credito.
Nel caso si verifichi un sinistro coperto dalla polizza stipulata, è opportuno documentare il danno con foto e fare in modo di ridurre gli effetti negativi dell’evento conservando comunque le tracce del sinistro, poiché l’assicurazione invierà un perito per valutare l’entità dei danni e l’ammontare del risarcimento. Dopo l’episodio dannoso è necessario contattare quanto prima la Compagnia assicurativa per fare denuncia del sinistro e avviare la procedura per ottenere l’indennizzo.
Di solito è necessario l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la richiesta di risarcimento danni all’Assicurazione Casa e la documentazione che comprova il sinistro. In casi particolarmente gravi, si può anticipare l’invio della denuncia con una telefonata o un’email che permetta alla società assicurativa di intervenire repentinamente.
Quando paga l’assicurazione casa? La società con cui si è stipulata la polizza provvederà al risarcimento dopo la perizia effettuata da un tecnico incaricato e dopo aver inviato all’assicurato un atto contenente la proposta di liquidazione. Se il contraente accetta tale proposta, la Compagnia provvede al pagamento dell’indennizzo, mentre in caso di disaccordo tra le parti avrà inizio un’ulteriore procedura prevista dalla polizza.
Il premio versato alle società assicurative per le polizze Incendio, Fulmine e Scoppio del Mutuo non è compreso nell’elenco delle spese detraibili dalla dichiarazione dei redditi.