L’asseverazione è la dichiarazione sottoscritta dal tecnico abilitato, con la quale lo stesso attesta che gli interventi inerenti a efficientamento energetico o sisma siano rispondenti ai requisiti del Decreto Rilancio, nonché la congruità dei costi degli stessi interventi.
L’art, 119 si stabilisce che i tecnici siano tenuti a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato, il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio.
Con il D.L. 157/2021, a partire dal 12 novembre 2021 è stato esteso a tutti i bonus edilizi l’obbligo di asseverazione tecnica di congruità dei costi e di apposizione del visto di conformità, fino a quel momento previsto ai fini della sola detrazione Superbonus 110%.
Gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali del Decreto Rilancio (rifacimento facciate, sisma, efficientamento enercgetico, fotovoltaico etc..) e che scelgono di utilizzare le opzioni alternative (tranne gli interventi di edilizia libera e quelli di importo massimo 10.000 euro) devono ottenere:
- ▪ il visto di conformità;
▪ l’asseverazione di congruità delle spese sostenute.
A seguito delle nuove misure antifrode, tutti ci siamo domandati se l’obbligo di stipula di assicurazione professionale come precedentemente indicata, servisse anche per gli altri bonus minori. La polizza assicurativa, quindi, quali obblighi deve prevedere? L’Agenzia delle Entrate conferma che gli obblighi assicurativi NON sono cambiati e quindi il massimale della Polizza di Assicurazione sia adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni e, comunque, non inferiore a 500 mila euro.
- ▪Commercialisti – polizza obbligatoria: visto di conformità che deve prevedere una retroattività di almeno 8 anni e franchigia non opponibile a terzi. Testo Lloyd’s in linea con il Decreto Rilancio.
- ▪General contractor – polizza facoltativa: nuova figura che si interfaccia con il committente e incarica le varie figure professionali (commercialista / tecnico). Risponde per la gestione del contratto.
▪ Tecnici – copertura obbligatoria.
Nelle Condizioni di Assicurazione sono indicati i limiti previsti dal contratto per le singole garanzie.
Protezione Dispositivi Elettronici
-Smartphone: limite € 850,00
-Tablet: limite € 850,00
-Computer: limite € 1.000,00
Cyber Risk: limite € 5.000,00
Assistenza digitale: limite massimo 2 interventi per anno sugli apparati digitali “Mobile” e 2 interventi per anno sugli apparati digitali “Home”
La copertura dura tre anni dalla data di acquisto dei beni.
I dispositivi devono essere stati acquistati nuovi o rigenerati, devono essere esclusivamente ad uso privato o domestico. Gli apparecchi e i dispositivi vanno acquistati presso un distributore autorizzato locale, i cellulari debbono essere registrati (il codice IMEI deve essere fornito alla stipula), per tutti gli altri dispositivi la copertura assicurativa si applica in modo automatico.