INCENDIO FABBRICATO E/O CONTENUTO Solitamente anche gli altri eventi che danno diritto all’indennizzo sono: fulmini, scoppio o esplosione non causati da ordigni esplosivi, implosione, fumo, urto di veicoli stradali o di natanti, onde soniche create da aerei o altri oggetti con moto veloce, caduta di corpi celesti o di aeromobili e satelliti.
– INCENDIO FABBRICATO: protegge la casa dai danni causati da incendio o da eventi come scoppio o esplosione e la copertura si estende anche alle eventuali spese sostenute per demolizione, sgombero o per alloggio in albergo
-INCENDIO CONTENUTO: indennizza i danni causati da incendio, scoppio o esplosione ai beni assicurati che si trovano all’interno dell’abitazione coperta da polizza.
-RICORSO TERZI: questo particolare tipo di garanzia risarcisce i danni causati involontariamente a cose di terzi – ad esempio le abitazioni vicine – in seguito a incendio divampato dalla propria abitazione.
-EVENTI ATMOSFERICI: se si desidera proteggere un immobile da danni causati da tempeste, grandine, bufere, uragani o trombe d’aria, si può aggiungere alla polizza incendio anche la garanzia riguardante eventi atmosferici.
–EVENTI SOCIOPOLITICI: garantisce la copertura assicurativa per danni legati ad azioni commesse da terzi durante eventi sociopolitici, come sommosse, tumulti, atti terroristici o vandalici.
–FURTO: questa garanzia riconosce un indennizzo nel caso in cui l’assicurato subisca un furto di beni mobili dalla sua abitazione. Le casistiche specifiche variano a seconda della Compagnia con cui ci si assicura, solitamente gli eventi coperti da indennizzo sono:
-FURTO CONTENUTO: questa garanzia indennizza, fino alla somma assicurata, i danni ai beni contenuti all’interno dell’abitazione e provocati da furto, rapina o estorsione. Sono inoltre coperti danni legati ad eventuali atti vandalici.
-SCIPPO, LA RAPINA E IL FURTO CON DESTREZZA sull’Assicurato e i suoi familiari e conviventi, avvenuti al di fuori dell’abitazione assicurata.
-RESPONSABILITA’ CIVILE: questa garanzia ha lo scopo di sollevare l’assicurato e i suoi familiari dal risarcimento dovuto a terzi nel caso di danni legati alla conduzione della casa, alla proprietà o causati nell’ambito della vita privata. L’assicurazione per responsabilità civile solitamente comprende:
-La RESPONSABILITÀ CIVILE VITA PRIVATA: tutela dal risarcimento di danni involontariamente procurati a terzi o a cose di terzi nell’ambito della vita privata. Alcuni esempi sono i danni causati da bambini che giocano, animali domestici, ecc.
-La RESPONSABILITÀ CIVILE FABBRICATO: questa garanzia tutela invece dai danni involontariamente causati a terzi come proprietari dell’immobile. Un esempio è la caduta di una tegola che danneggia un automobile o ferisce un passante.
GARANZIE OPZIONALI: Solitamente nell’Assicurazione Casa troviamo la possibilità di includere garanzie opzionali quali:
–ACQUA CONDOTTA: indennizza i danni alla tua abitazione causati da acqua dovuti alla rottura o occlusione accidentale di impianti idrici, igienici, fognari e pluviali. In tutti questi casi e in caso di dispersione di gas sono coperte anche le spese sostenute per la ricerca e la riparazione dei guasti.
-RICERCA E RIPARAZIONE DEI GUASTI: la Compagnia risarcisce le spese per la ricerca e riparazioni del guasto, compreso la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato.
–FENOMENO ELETTRICO: protegge la tua abitazione dagli effetti di correnti, scariche o altri fenomeni elettrici che possono danneggiare apparecchi elettrici e/o elettronici, audio ed audiovisivi, computer, nonché pannelli solari e impianti fotovoltaici.
–LASTRE: indennizza i danni in caso di rottura accidentale di lastre di vetro e cristalli in genere, rimborsa le spese per la loro riparazione, inclusi i costi di installazione.
il fabbricato da assicurare o contenente gli enti da assicurare deve essere classificabile in una delle seguenti categorie:
Classe 1 – Tradizionale
Il fabbricato, comunque elevato, è costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto della copertura per almeno 2/3 in materiali incombustibili (1/10 per materia plastica espansa); sono ammessi solai ed armature del tetto anche in materiali combustibili.
Sono sempre tollerate e perciò non hanno influenza le caratteristiche dei materiali impiegati per le impermeabilizzazioni, coibentazioni o rivestimenti applicati all’esterno delle pareti perimetrali o della copertura costituite da laterizi, cemento armato, calcestruzzo e laterocemento.
Classe 2 – Chalet
La costruzione edile, purché realizzata dopo il 1995, con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, con pareti esterne interamente in legno o in legno e materiali incombustibili; so- lai anche in legno o altri materiali combustibili; copertura comunque costruita compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, escluso il terreno. E’ tollerata la struttura portante e/o l’armatura del tetto in legno e la presenza di coibentazioni o rivestimenti anche combustibili.
Classe 3 – Costruzione in Bioedilizia
La costruzione edile, contraddistinta da un’elevata attenzione al risparmio energetico, purché realizzata dopo il 1995, assemblando prodotti specifici precostruiti. In particolare, è una costruzione edile con pareti esterne formate da pannelli modulari di almeno cm 8 a sandwich (contenenti materiale ligneo, lana di roccia e/o altre coibentazioni anche combustibili rivestite o meno da intonaco) aventi anche funzione portante verticale grazie a piastre zincate imbullonate tra loro ed ancorate alla pavimentazione con bulloneria passante; solai e struttura por- tante ed armatura del tetto anche in legno od altri materiali combustibili; copertura comunque costruita; compresi fissi ed infissi ed eventuali opere di fondazione o interrate, escluso in ogni caso il terreno.
Consultando una polizza assicurativa può capitare di leggere nelle diciture “Primo Rischio” e “Valore Intero”. Qual è la differenza?
In un’assicurazione con “Forma a Valore Intero” il valore assicurato deve corrispondere al valore reale dei beni assicurati. Se il valore dei beni assicurati supera quello assicurato, allora l’assicuratore applica la regola proporzionale che prevede l’indennizzo del danno proporzionalmente al rapporto tra valore assicurato e valore dei beni, secondo il disposto dell’art.1907 del Codice Civile.
Esiste poi un’altra forma di assicurazione, ossia l’assicurazione con “Forma a Primo Rischio Assoluto”, in questo caso la copertura assicurativa arriva fino al massimale stabilito nella polizza, e il valore assicurato viene stabilito senza una perizia preventiva del valore effettivo dei beni.
Esistono diverse tipologie di polizza casa a seconda della compagnia assicurativa, per questo la prima regola per individuare la migliore Assicurazione Casa e famiglia è quella di analizzare quali sono le necessità, quindi che tipo di coperture e garanzie si adattano al caso specifico, per chiarire tutti i dubbi.
Naturalmente, per garantire una maggiore protezione alla casa e alla famiglia, consigliamo di sottoscrivere una polizza che fornisca una tutela ampia, coprendo diverse tipologie di sinistri. L’Assicurazione Casa, consente di affrontare con serenità i rischi più comuni come ad esem -Incendio per Fabbricato, Contenuto, Ricorso Terzi, Eventi atmosferici e Sociopolitici -Furto Contenuto -Responsabilità Civile Fabbricato e RC Vita Privata
La risposta è: “dipende”. Se infatti non c’è un obbligo di legge che impone di stipulare una polizza sulla casa – anche se era stata presentata questa proposta nel D.L. 59/2012 per i proprietari di abitazioni che si trovavano in zone particolarmente soggette a calamità naturali, come terremoti, alluvioni o frane – ad oggi si può considerare una forma di assicurazione casa obbligatoria solo quella richiesta dalle banche che erogano mutui e prestiti per l’acquisto di immobili.
La sottoscrizione di un’assicurazione per il mutuo della casa viene considerata infatti una condizione necessaria per poter ottenere la somma richiesta, in quanto tutela il valore dell’abitazione.
Il costo di un’Assicurazione Casa dipende dalla tipologia di garanzie comprese o scelte dal contraente nelle soluzioni proposte dalle diverse compagnie assicurative. Di solito le assicurazioni casa prevedono il pagamento di una somma annuale, definita “premio”.
Passiamo ora ad un altro punto importante riguardo alle polizze assicurative: a chi spetta l’assicurazione casa e il suo costo? E chi deve essere il contraente dell’assicurazione casa?
Occorre precisare che il contraente è il soggetto che stipula la polizza e paga il premio assicurativo. Esso può anche non coincidere con l’assicurato.
Affrontiamo però anche un caso particolare, ossia quello dell’assicurazione per una casa in affitto. Approfondiamo questo aspetto:
Assicurazione casa in affitto: l’articolo 1590 del Codice Civile stabilisce che al termine del rapporto di locazione l’inquilino deve restituire “la cosa al locatore nello stato medesimo in cui l’ha ricevuta […] salvo il deterioramento o il consumo risultante dall’uso della cosa in conformità del contratto”. Questo vuol dire che quando si lascia una casa in affitto l’immobile dev’essere restituito privo di danni che non siano quelli provocati dal naturale deterioramento dovuto all’uso quotidiano di ciò che è al suo interno. Eventuali altri danni causati dall’inquilino all’abitazione e/o a quelle confinanti – e che non siano stati provocati da eventi al di fuori del suo controllo – devono essere risarciti dall’inquilino stesso. Per questo motivo è opportuno che chi prende una casa in locazione si tuteli stipulando un’assicurazione per casa in affitto. Le tipologie più diffuse sono quelle che prevedono una garanzia per Responsabilità civile inquilino, che riconosce un indennizzo per danni causati all’immobile e a quelli confinanti in caso di scoppio, incendio o esplosione. In alcuni casi si può selezionare anche la garanzia contro furto.
Riassumendo, quindi, l’assicurazione casa in affitto non è obbligatoria, ma è uno strumento utile all’inquilino per tutelarsi da spese in caso di sinistro.
Nel caso si verifichi un sinistro coperto dalla polizza stipulata, è opportuno documentare il danno con foto e fare in modo di ridurre gli effetti negativi dell’evento conservando comunque le tracce del sinistro, poiché l’assicurazione invierà un perito per valutare l’entità dei danni e l’ammontare del risarcimento. Dopo l’episodio dannoso è necessario contattare quanto prima la Compagnia assicurativa per fare denuncia del sinistro e avviare la procedura per ottenere l’indennizzo.
Di solito è necessario l’invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno contenente la richiesta di risarcimento danni all’Assicurazione Casa e la documentazione che comprova il sinistro. In casi particolarmente gravi, si può anticipare l’invio della denuncia con una telefonata o un’email che permetta alla società assicurativa di intervenire repentinamente.
Quando paga l’assicurazione casa? La società con cui si è stipulata la polizza provvederà al risarcimento dopo la perizia effettuata da un tecnico incaricato e dopo aver inviato all’assicurato un atto contenente la proposta di liquidazione. Se il contraente accetta tale proposta, la Compagnia provvede al pagamento dell’indennizzo, mentre in caso di disaccordo tra le parti avrà inizio un’ulteriore procedura prevista dalla polizza.
Un’altra questione su cui emergono spesso dei dubbi è: l’Assicurazione Casa è detraibile dal 730 o dal modello Unico? Purtroppo, in questo caso, la risposta è “no”. Il premio versato alle società assicurative per le polizze casa non è compreso nell’elenco delle spese detraibili dalla dichiarazione dei redditi.
Se non si desidera rinnovare la copertura assicurativa occorre inviare una comunicazione di disdetta entro la scadenza indicata dalla Società assicurativa e precisata all’interno del Fascicolo informativo relativo alla polizza. Tale fascicolo contiene anche le modalità di invio della disdetta.
Se l’assicurato non invia la comunicazione entro il termine di preavviso indicato, il contratto di assicurazione è da intendersi tacitamente rinnovato.
Il recesso è lo scioglimento del vincolo contrattuale, sia il contraente che la società assicurativa possono esercitare il diritto di recesso sull’assicurazione, in presenza di determinate condizioni. Tali condizioni vengono specificate nel Fascicolo Informativo della polizza stipulata. Consigliamo quindi di leggere attentamente tutta la documentazione relativa all’assicurazione prima di stipulare la polizza.