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FAQ - Assicurazione Terremoto

Non esiste ancora un obbligo di legge che impone di stipulare una Assicurazione Terremoto, anche se era stata presentata questa proposta nel D.L. 59/2012 per i proprietari di abitazioni che si trovavano in zone particolarmente soggette a calamità naturali, come terremoti, alluvioni o frane.

La garanzia terremoto solitamente copre tutte le spese:

-necessarie alla demolizione, allo sgombero e al trasporto in discarica dei detriti causati dal terremoto

-relative alla rimozione e al ricollocamento del contenuto del fabbricato

-sostenute per il trasferimento e/o il soggiorno in una struttura ricettiva per te e i tuoi familiari, a causa dell’inagibilità del fabbricato

-relative al mancato godimento del fabbricato o alla perdita della pigione, sempre in caso di inagibilità

-legate agli onorari dei professionisti contattati, come architetti, periti, consulenti e ingegneri

-relative agli oneri di urbanizzazione dovuti al comune

-sostenute per la ricostruzione di documenti, diplomi, titoli di credito e attestati

La garanzia Terremoto è valida solo se le strutture portanti del tuo fabbricato sono costruite in muratura, acciaio o cemento armato e se eventuali danni derivanti da un terremoto precedente sono stati riparati integralmente (cosa che deve essere riconosciuta dall’Autorità competente e attestata da idonea documentazione). Spesso il terremoto è seguito dal cosiddetto sciame sismico. È quindi da tenere in considerazione che le scosse registrate nelle 72 ore successive al sisma vengono ricondotte allo stesso episodio, e considerate quindi parte di un “singolo sinistro” indennizzabile.

Consultando una polizza assicurativa può capitare di leggere nelle diciture “Forma a Primo rischio assoluto”,  “Forma a Valore Intero”. Qual è la differenza? In un’assicurazione a Primo Rischio assoluto la copertura assicurativa arriva fino al massimale stabilito nella polizza, e il valore assicurato viene stabilito senza una perizia preventiva del valore effettivo dei beni. L’assicurazione con “Forma a Valore intero”prevede che il valore assicurato debba corrispondere al valore reale dei beni assicurati. Se il valore dei beni assicurati supera quello assicurato, allora l’assicuratore applica la regola proporzionale che prevede l’indennizzo del danno proporzionalmente al rapporto tra valore assicurato e valore dei beni.