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FAQ Mobilità Urbana

Contrariamente a quanto previsto per la RC dei veicoli a motore la Legge non prevede, ad oggi, alcuna assicurazione obbligatoria per poter circolare in bicicletta. Questo non significa affatto che la circolazione su due ruote sia priva di rischi o di responsabilità nei confronti di terzi.-

Per ovviare a tale problematica sono nate le assicurazioni bici che coprono i danni sia alla persona che al veicolo.

Esistono in tal senso sartie formule offerte dalle compagnie assicurative, tra le garanzie offerte potremo trovare:

  • Responsabilità Civile per danni terzi;
  • Furto e rapina;
  • Danni accidentali alla bicicletta
  • Infortuni conducente;
  • Spese mediche;
  • Tutela Legale
  • Assistenza alla bicicletta e alla persona

Talvolta invece le assicurazioni per la bicicletta sono vengono abbinate all’assicurazione per la casa come copertura accessoria.

Il mercato italiano offre coperture assicurative per le biciclette elettriche, distinguendo tra le Pedelec (pedalata assistita con velocità massima pari a 25 Km/h) e le Speed Pedelec (a funzionamento autonomo con velocità massima fino a fino a 45 Km/h).

Visto che le Speed Pedelec raggiungono una velocità fino a a 45 Km/h, dal punto di vista normativo vengono considerate al pari di un ciclomotore a due ruote quindi devono essere assicurate per la Responsabilità Civile.

La copertura RC è invece facoltativa per le Pedelec.

Normalmente le assicurazioni per bici elettrica prevedono le seguenti garanzie:

  • Responsabilità Civile;
  • furto;
  • danni alle parti elettriche;
  • infortuni del conducente;
  • tutela legale;
  • assistenza e trasporti in caso di guasto o sinistro stradale;
  • spese mediche a seguito di incidente.

I monopattini elettrici sono equiparati dalla Legge alle biciclette, non esiste pertanto, al momento, per i privati obbligo di copertura assicurativa.

L’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi non è infatti ancora obbligatoria per i mezzi privati, ma lo è di fatto per quelli in condivisione, che sono la maggioranza sulle nostre strade. Lo prevede la legge n. 8 del 28 febbraio 2020 contenente le disposizioni sulla circolazione dei dispositivi per la micromobilità elettrica: precisamente l’articolo 4 comma 3 impone ai Comuni di includere, nella istituzione o nell’affidamento del servizio di noleggio in condivisione, anche in modalità free floating, l’obbligo di coperture assicurative per l’espletamento del servizio stesso. Quindi i monopattini in sharing sono già provvisti di assicurazione RC, ancora da regolamentare invece i monopattini privati. 

Tuttavia molti utenti si domandano oggi se sia opportuno assicurarsi, sia per la responsabilità civile (danni a terzi) sia per tutelarsi in caso di infortunio. Il mercato assicurativo ha risposto all’emergere di questa nuova esigenza di copertura  creando le prime soluzioni specifiche che proteggono l’assicurato sia in caso di danni arrecati a terzi, sia in caso di infortuni subiti durante l’utilizzo del mezzo. 

Diverse compagnie di assicurazioni offrono in risposta a questa esigenza delle coperture Chen possono, a seconda dei casi, includere:

  • La Responsabilità Civile per danni terzi dei mezzi “non targati”;
  • Infortuni;
  • Tutela Legale;
  • Assistenza alla persona.