L’assicurazione RC Famiglia è una garanzia che tutela dai vari imprevisti della vita di tutti giorni chi la stipula e tutti i componenti del suo nucleo familiare, che possono essere non solo il coniuge e i figli che coabitano con lui, ma anche eventuali collaboratori domestici e persino gli animali da compagnia.
Secondo quanto stabilito dall’art 2048 del Codice Civile, infatti, il padre e la madre o il tutore sono responsabili dei danni provocati dai figli minori che abitano con loro.
L’articolo 2052 dello stesso codice sancisce, inoltre, che il proprietario di un animale è responsabile dei danni cagionati dallo stesso, sia nel caso in cui si trovi sotto la sua custodia, sia nel caso in cui sia fuggito o smarrito. Per questi motivi, se si hanno figli o animali domestici conviene sempre tutelarsi con un’assicurazione RC Famiglia.
In realtà, non c’è una categoria specifica di persone alle quali è consigliato stipulare questo tipo di assicurazione, in quanto sarebbe indicata per tutti, dato che a chiunque può capitare di avere un incidente e di provocare danni.
Certo è che se si hanno bambini e animali domestici, il rischio di imprevisti potrebbe essere più alto e quindi converrebbe considerare l’ipotesi di una polizza RC Famiglia: stipulandola, infatti, si potrà vivere più sereni con la consapevolezza che, nel malaugurato caso si provocassero involontariamente danni a terzi o ai loro beni, si avrà una copertura per l’eventuale risarcimento.
Come già anticipato, la RC Famiglia copre eventuali danni a terzi, come lesioni o decessi, e danni a beni di terzi. Questo tipo di polizza è personalizzabile e il contraente può scegliere di inserire solo le coperture che lo interessano di più.
Ecco una lista dei principali danni il cui risarcimento può essere coperto stipulando un’assicurazione capofamiglia:
- Danni derivanti dall’utilizzo della propria abitazione o dell’abitazione in affitto con tutte le relative pertinenze, impianti, giardini e attrezzature, provocati da un evento accidentale o comunque attribuibile a una responsabilità personale. Un tipico esempio è quello del vaso tenuto sul balcone che cade e ferisce un passante.
- Danni da spargimento di acqua: non vanno confusi con i danni da acqua condotta, provocati dalla rottura accidentale di una tubazione dell’appartamento e coperti da un altro tipo di polizza, quella che riguarda la responsabilità civile per la proprietà del fabbricato. In questo caso si parla di spargimento di acqua dovuto, ad esempio, a una distrazione compiuta da un membro della famiglia, che può dimenticare un rubinetto aperto oppure può provocare allagamenti utilizzando un irrigatore.
- Danni provocati da fatti illeciti o dolosi compiuti da figli minori: riguarda i casi in cui un figlio minore provoca danni a terzi o ai loro beni, ad esempio se andando in bicicletta investe qualcuno, o se giocando a pallone rompe il vetro della finestra di un vicino. Possono rientrare in questa copertura anche danni più gravi provocati dai minori, ad esempio se guidano un’automobile o altri veicoli non avendo la patente e cagionando danni a terzi.
- Danni derivati dallo svolgimento di varie attività nel tempo libero: rientrano in questa categoria i danni provocati svolgendo attività come, ad esempio, lavori dentro casa, quindi anche attività compiute utilizzando attrezzature e macchinari. Un esempio è il caso in cui, mentre si stanno eseguendo dei lavori di ristrutturazione su un balcone, qualcosa cade provocando danni al balcone del piano di sotto o a un’automobile parcheggiata in strada.
- Danni provocati da animali domestici o da sella: secondo il Codice Civile, si è responsabili dei danni provocati dagli animali non solo quando si è il proprietario, ma anche quando si hanno temporaneamente in custodia. Con questo tipo di garanzia della polizza per capofamiglia, ad esempio, si è coperti se il proprio cane provoca danni e ferite mordendo una persona o il cane di qualcun altro.
- Danni causati dal possesso e dall’uso di armi: in questo caso specifico i danni provocati sono indennizzabili, ovviamente, solo se l’assicurato detiene armi regolarmente, secondo le disposizioni di legge, e se l’utilizzo dell’arma avviene per difesa personale. Non è compreso in questo settore l’utilizzo di armi da caccia, per il quale è prevista per legge una copertura specifica.
- Danni causati dal possesso o dall’uso di veicoli non soggetti all’obbligo di assicurazione: in questa categoria di veicoli rientrano, ad esempio, biciclette o veicoli natanti per i quali non è previsto dalla legge l’obbligo di assicurazione.
- Danni causati a terzi da collaboratori domestici o altri soggetti prestanti lavoro: sono coperti i danni causati, ad esempio, da badanti, domestici e giardinieri, ovviamente solo se sono assunti regolarmente.
- Danni causati a terzi dall’incendio di un veicolo o di altri beni: in questo caso si intendono i danni provocati dall’incendio, dallo scoppio o dell’esplosione di un veicolo a motore di proprietà quando si trova parcheggiato in aree private o recintate. Quando il veicolo è in circolazione, invece, interviene l’assicurazione RC auto. Sono coperti anche i danni causati dall’incendio di altri beni di proprietà dell’assicurato.
Sono considerati terzi tutti i soggetti diversi dai parenti stretti e conviventi dell’assicurato, come genitori, coniuge, figli e parenti fino al secondo grado (ascendenti, discendenti e affiliati). Inoltre sono considerati terzi gli addetti, anche occasionali, ai servizi domestici inclusi il giardinaggio, la cura e l’assistenza ai bambini (attività di baby sitting), alle persone anziane, ammalate o con handicap (cd. badante) componenti la famiglia anagrafica del Contraente/Assicurato, per infortunio sul lavoro (escluse le malattie professionali) subito nello svolgimento delle proprie mansioni, sempreché a causa dell’evento insorga in capo a taluno degli Assicurati una responsabilità penale per reato colposo perseguibile d’ufficio e giudizialmente accertato;
Come abbiamo visto, sono molte le coperture previste dalle RC Famiglia, ma non bisogna confonderle con altri indennizzi che sono invece previsti sottoscrivendo altre tipologie di assicurazioni. Ecco cosa non copre la RC Famiglia:
- Danni provocati con dolo dall’assicurato.
- Danni relativi alla proprietà del fabbricato o causati durante lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato, previsti invece nella polizza RC per la proprietà del fabbricato.
- Danni causati durante l’attività lavorativa, coperti dalla polizza RC professionale.
- Danni derivati dal possesso o dalla custodia di animali non domestici.
- Danni provocati dal possesso o utilizzo di armi da caccia, per i quali, come abbiamo anticipato, esiste l’obbligo di stipulare la polizza RC del cacciatore.
- Danni derivanti dalla circolazione dei veicoli, i quali ovviamente sono coperti dall’assicurazione RC auto.
- Danni da furto.
Se non si desidera rinnovare la copertura assicurativa occorre inviare una comunicazione di disdetta entro la scadenza indicata dalla Società assicurativa e precisata all’interno del Fascicolo informativo relativo alla polizza. Tale fascicolo contiene anche le modalità di invio della disdetta.
Se l’assicurato non invia la comunicazione entro il termine di preavviso indicato, il contratto di assicurazione è da intendersi tacitamente rinnovato.
Il recesso è lo scioglimento del vincolo contrattuale, sia il contraente che la società assicurativa possono esercitare il diritto di recesso sull’assicurazione, in presenza di determinate condizioni. Tali condizioni vengono specificate nel Fascicolo Informativo della polizza stipulata. Consigliamo quindi di leggere attentamente tutta la documentazione relativa all’assicurazione prima di stipulare la polizza.