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Devi inviare un reclamo?

Ti preghiamo di seguire le istruzioni:

Desideriamo confermare che la soddisfazione del nostro Cliente è uno dei nostri valori più importanti. Per questo abbiamo predisposto diversi canali di contatto, in modo che tu possa comunicare con noi in maniera veloce ed efficace.

Se necessiti di assistenza o hai bisogno di chiarimenti, puoi utilizzare questo form o, in alternativa, i recapiti che trovi indicati nella tua area riservata.

Qualora, fosse Tua intenzione presentare un reclamo, ai sensi del Reg. 24 Isvap (ora Ivass) potrai:

  • Indirizzarlo direttamente all’Impresa Assicuratrice, se il motivo del reclamo riguarda il comportamento dell’Impresa stessa. Troverai i recapiti nei documenti precontrattuali e contrattuali in tuo possesso, oppure nella pagina del sito dedicata ai nostri Partner.
  • Se, invece, il motivo del reclamo riguarda la nostra attività o quella dei nostri collaboratori, potrai spedire il Tuo reclamo via PEC all’indirizzo onesure@legalmail.it, via email reclami@onesure.it oppure a mezzo posta indirizzandola a: Onesure Srl – Ufficio reclami, Corso Andrea Podestà,12/7, 16128 Genova

Anche per facilitare il riscontro, ti chiediamo di indicare nel Tuo reclamo:

  • l’oggetto del reclamo e descrizione delle circostanze su cui lo stesso verte;
  • la qualità del reclamante (ad es. Contraente, Assicurato, Danneggiato, Beneficiario, Associazione di Consumatore, o altro);
  • l’indirizzo di residenza;
  • il recapito telefonico e/o indirizzo e-mail;
  • il numero della polizza;
  • il nominativo del Contraente;
  • il numero e la data dell’eventuale sinistro a cui fai riferimento;
  • se il reclamo ha ad oggetto il comportamento dei nostri dipendenti e/o collaboratori oppure riguarda i prodotti/servizi da noi offerti;
  • qualsiasi altra informazione che ritieni utile per aiutarci a comprendere il problema.

Il Tuo reclamo sarà da noi gestito ed avrai riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso da parte nostra. Se tu non fossi soddisfatto del nostro riscontro o nel caso in cui non ricevessi una risposta entro 45 giorni, ferma restando la possibilità di rivolgerti all’Autorità Giudiziaria, potrai contattare il:

Servizio Tutela degli Utenti dell’IVASS.

In tal caso, dovrai presentare un reclamo inviandolo all’IVASS, in Via del Quirinale, 21 – 00187 Roma, o trasmesso ai fax 06.42.133.745 – 06.42.133.353, oppure via PEC all’indirizzo ivass@pec.ivass.it utilizzando il modello disponibile sul sito www.ivass.it. Dovrai allegare copia del reclamo già inoltrato all’impresa e/o a Onesure e il relativo riscontro.

Ti ricordiamo inoltre che hai a disposizione le seguenti opzioni:

  • Mediazione: interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). La Mediazione è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente ai contratti assicurativi (ad esclusione delle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti).
  • Negoziazione assistita: tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. La Negoziazione Assistita è obbligatoria e condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un’azione civile nei confronti dell’Impresa, attinente alle controversie relative al risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti oppure ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione a quest’ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria).
  • Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FINNET, mediante accesso al sito internet all’indirizzo: http://ec.europa.eu/finance/finservices-retail/redress/index_en.htm.
  • In presenza di apposita clausola contrattuale, potrai ricorrere all’Arbitrato disciplinato ai sensi dell’articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile.